Art. 45 · Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni
Capo II

Art. 45

31 / 46

Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni

In vigore dal 28 lug 2017
Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni 1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono trasmettere all'autorità di esecuzione ordine di indagine al fine di ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o telematico nonché l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni. 2. L'ordine di indagine contiene i dati tecnici necessari all'individuazione dell'utenza o del sistema informatico, ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che li ha in uso e dell'operatore, se noti, nonché l'indicazione del reato per il quale si procede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-45