Capo V
Art. 16
Clausola di salvaguardia retributiva
In vigore dal 21 nov 2018
1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.
2. Nelle more del perfezionamento del decreto di cui al comma 1, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, è autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97#art-16