Capo III

Art. 13

Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

In vigore dal 21 nov 2018
1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti ai sensi dell' del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono riarticolati come di seguito: a) ruolo dei vigili del fuoco AIB, distinto nelle qualifiche di vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB; b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB, distinto nelle qualifiche di capo squadra AIB, capo squadra esperto AIB e capo reparto AIB; c) ruolo degli ispettori antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di ispettore antincendi AIB, ispettore antincendi esperto AIB e ispettore antincendi coordinatore AIB; d) ruolo dei direttivi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore AIB, direttore AIB e direttore vicedirigente AIB; e) ruolo dei dirigenti AIB, distinto nelle qualifiche di primo dirigente AIB e dirigente superiore AIB; f) ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore speciale antincendi AIB, direttore speciale antincendi AIB e direttore coordinatore speciale antincendi AIB. 2. Il personale già inquadrato nei ruoli ad esaurimento AIB secondo le corrispondenze indicate nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è reinquadrato nei ruoli e nelle qualifiche istituite con il presente articolo ai sensi del titolo VI, capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e mantiene la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli e qualifiche del personale che espleta funzioni operative del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, polizia giudiziaria, progressione in carriera e trattamento economico. Il medesimo personale continua a svolgere le funzioni previste dall' del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 3. In relazione alle cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli ad esaurimento AIB di cui al presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all', comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 4. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio AIB, eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli ad esaurimento AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli ad esaurimento AIB.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97#art-13

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