Capo V
Art. 17
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 8 lug 2017
1. Dall'attuazione del presente decreto, con esclusione dell', non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La determinazione delle tariffe di cui agli articoli 23 e 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 deve avvenire in misura tale da garantire, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97#art-17