Capo III

Art. 13 bis

Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento

In vigore dal 21 nov 2018
1. In relazione alla soppressione di ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disposta nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dall', sono istituiti i seguenti ruoli, nei quali viene inquadrato il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative; b) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista; c) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche; d) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici; e) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97#art-13-bis

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