Capo III
Art. 13 bis
Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento
In vigore dal 21 nov 2018
1. In relazione alla soppressione di ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disposta nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dall', sono istituiti i seguenti ruoli, nei quali viene inquadrato il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative;
b) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista;
c) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;
d) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici;
e) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97#art-13-bis