Capo IV
Art. 14
Norma transitoria per passaggi di qualifica e disposizioni per il personale di ruolo e volontario
In vigore dal 21 nov 2018
1. I passaggi di qualifica, conseguenti all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori, disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non determinano nuovi o maggiori oneri e le relative spese restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Si applica l'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all', comma 2, del novellato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i due elenchi di cui all', comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, come modificato dal presente decreto legislativo, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. In detti elenchi confluiscono, a domanda, in via alternativa, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già iscritti nell'unico elenco attualmente in vigore, tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, il quale è contestualmente soppresso.
3. L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
4. L'impiego del personale inserito negli elenchi di cui al comma 2 è disposto nei limiti dell'autorizzazione annuale di spesa indicata all'articolo 6-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
5. In relazione agli specifici interventi di soccorso pubblico e dei servizi di prevenzione incendi, il Corpo nazionale può prevedere l'assunzione di ulteriori profili professionali tecnici e specialistici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97#art-14