Capo II

Art. 11

Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

In vigore dal 8 lug 2017
Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 1. All'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 132-bis.». 2. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è inserito il seguente: «Art. 132-bis (Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I. 2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati dal richiedente la mobilità. 3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». 3. All'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «favorevoli vigenti per il personale», sono inserite le seguenti: «di ruolo»; b) al comma 2, dopo le parole: «servizio attivo del personale», sono inserite le seguenti: «di ruolo»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili o tecnico-informatiche, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.». 4. All'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.».
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Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Art. 11 Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.) — Testo vigente | Portale Normativo