Capo III
Art. 13 septies
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore
In vigore dal 21 nov 2018
1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore, articolato in tre qualifiche:
1) sommozzatore vice direttore speciale;
2) sommozzatore direttore speciale;
3) sommozzatore direttore coordinatore speciale.
2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore è inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.
3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore è inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore vice direttore speciale.
4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore è inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore speciale.
5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore è inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale.
6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso del brevetto di sommozzatore, è inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale.
7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto di sommozzatore è inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale.
8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
9. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli altri ruoli dei direttivi speciali del personale specialista in materia di progressione in carriera e attribuzione degli scatti convenzionali.
10. È escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.
11. È altresì escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
12. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo è inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
13. Il personale specialista sommozzatore ad esaurimento presta servizio presso i nuclei sommozzatori e può essere impiegato presso gli uffici del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialità posseduta.
14. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti sommozzatori.
15. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97#art-13-septies