Art. 117

Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: "sono valide sino alla scadenza naturale" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validità triennale"; b) al comma 4, le parole: "delle linee guida di cui all'articolo 197." sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui all', comma 2. Tale decreto stabilisce, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all'.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-117

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