Art. 114
Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
In vigore dal 20 mag 2017
1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), le parole: ", con le procedure di cui all', comma 1," sono soppresse;
b) al comma 17, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 18 è sostituito dal seguente: "18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all'.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-114