Art. 112

Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "trasferimento all'affidatario" sono inserite le seguenti: "o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purchè in possesso dei prescritti requisiti di cui all',"; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento."; c) al comma 3, primo periodo, le parole: "previa presentazione di idonea polizza fideiussoria" sono sostituite dalle seguenti: "previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria" e al secondo periodo, le parole: "rilasciata con le modalità previste per il rilascio della cauzione provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dai soggetti di cui all', comma 3".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-112

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