Art. 107

Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica."; c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "Tali variazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni"; d) al comma 6, ultimo periodo, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantanove"; e) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-107

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