Art. 109

Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.".
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Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Art. 109 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo