Art. 115
Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
In vigore dal 20 mag 2017
1. All'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Il ricorso alla scelta di aggiudicare" sono sostituite dalle seguenti: "La scelta di aggiudicare" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro.";
b) al comma 4, le parole: "a) del tempo di esecuzione" e "b) del costo di utilizzazione e di manutenzione" sono soppresse e conseguentemente le lettere: "c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "b) e c)";
c) al comma 6, le parole: "e III" sono sostituite dalle seguenti: ", III e IV".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-115