Art. 120
Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
In vigore dal 20 mag 2017
1. All'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "ai commi da 2 a 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi da 2 a 6";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-120