Art. 31
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
In vigore dal 20 mag 2017
1. All' del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I consorzi di cui agli , comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all', comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-31