Art. 27

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All' del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, alla lettera a), al numero 4), la parola: "triennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio" e, dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti: "5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9; 5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall', comma 3;". b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione."; c) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all', comma 1, lettera g)".
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Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Art. 27 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo