Art. 22
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
In vigore dal 20 mag 2017
1. All' del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Nella procedura di cui all', comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";
b) al comma 10, lettera b), dopo le parole: "mercato elettronico" sono inserite le seguenti: "nei limiti di cui all', lettera bbbb)";
c) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: "14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-22