Art. 20

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All' del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo le parole: "nei lavori" sono inserite le seguenti: ", servizi e forniture"; b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-20

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