Art. 21

Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All' del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo, le parole: "nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento" sono sostituite dalle seguenti: "individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all', comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione"; 2) al terzo periodo, le parole: "è nominato." sono sostituite dalle seguenti: "è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all', comma 1, non comporta modifiche alla stessa."; b) al comma 5, al primo periodo, le parole: "con proprio atto" sono sostituite dalle seguenti: "con proprie linee guida", dopo le parole: "specifici del RUP," sono inserite le seguenti: "sui presupposti e sulle modalità di nomina," e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione."; c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "direzione dell'esecuzione" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell', comma 2, lettera a)"; d) al comma 12, dopo le parole: "direttore dei lavori" sono inserite le seguenti: "o del direttore dell'esecuzione".
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Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Art. 21 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo