Art. 25

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All' del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "di cui all', comma 1, nonché del rispetto del principio di rotazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli , comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'."; b) al comma 2: 1) alla lettera a), le parole: ", adeguatamente motivato" sono sostituite dalle seguenti: "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"; 2) alla lettera b), dopo le parole: "ove esistenti," sono inserite le seguenti: "di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture"; 3) alla lettera c), le parole: "la procedura negoziata di cui all'" sono sostituite dalle seguenti: "procedura negoziata" e le parole: "dieci operatori" sono sostituite dalle seguenti: "quindici operatori"; 4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando quanto previsto dall', comma 4, lettera a),"; c) al comma 3, le parole: "di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara", sono sostituite dalle seguenti: "per gli importi inferiori a quelli di cui all', si applicano le previsioni di cui al comma 2"; d) al comma 4, dopo le parole: "inferiore alla soglia di cui all'," sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all', comma 9,"; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito"; f) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppressi; g) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all' è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5."; h) al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente "Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Art. 25 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo