Art. 83
Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
In vigore dal 20 mag 2017
1. All'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-83