Art. 79

Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All', comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), le parole: "impreviste e imprevedibili" sono sostituite dalle seguenti: "imprevedibili" e le parole: "ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali," sono soppresse; b) alla lettera f), primo periodo, la parola: "imprenditore" è sostituita dalla seguente: "operatore"; c) alla lettera h), il segno: ":" è sostituito dal seguente: ";" e i numeri: "1) 2)" sono sostituiti dalle seguenti lettere: "i) l)".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Art. 79 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo