Capo IV
Art. 27
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 31 mag 2017
1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all', commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall', comma 2, dall', comma 2, e dall', comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall', comma 5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall', comma 1, dall', comma 1 e dall', comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno 2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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