Capo IV

Art. 27

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 31 mag 2017
1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all', commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall', comma 2, dall', comma 2, e dall', comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall', comma 5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 4. Agli oneri derivanti dall', comma 1, dall', comma 1 e dall', comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno 2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 aprile 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
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Disposizioni finanziarie (Art. 27 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.) — Testo vigente | Portale Normativo