Capo IV
Art. 25
Scuole italiane all'estero
In vigore dal 31 mag 2017
1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli .
2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;62#art-25