Capo IV

Art. 25

Scuole italiane all'estero

In vigore dal 31 mag 2017
1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli . 2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.
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Scuole italiane all'estero (Art. 25 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.) — Testo vigente | Portale Normativo