Capo III
Art. 21
Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente
In vigore dal 10 set 2025
1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.
2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 8. In una specifica sezione sono indicati, all'esito dell'esame di maturità, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all', distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall', comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.
Note all'articolo
- Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 5, comma 5-ter) che "L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differita al 1° settembre 2020".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;62#art-21