Capo IV

Art. 26

Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

In vigore dal 22 set 2018
1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli , nonché gli con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l', nonché gli con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018. 2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all' del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti: «ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo». Con effetto a partire dal 1° settembre 2018, l', comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è sostituito dal seguente: «Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all' del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.». 3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le seguenti abrogazioni: a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) , commi 1, 2 e 4, e , commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; c) , commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169; d) , comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. 4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le seguenti abrogazioni: a) , commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, nonché della legge 10 dicembre 1997, n. 425; b) , comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. 5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli , comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonché l', comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione. 6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia: a) gli , comma 1, , commi 2, 3 e 4, , commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l', comma 8; b) gli , commi da 3 a 6, , commi 5 e 6, , comma 2, , , comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Note all'articolo

  • Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 6, comma 3-septies) che "Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3-octies) che "Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonche' dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al l° settembre 2019".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;62#art-26

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