Capo II
Art. 7
Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado
In vigore dal 31 mag 2017
Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne
e degli alunni della scuola secondaria di primo grado
1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all', comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo.
Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall', comma 2, del presente decreto.
2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.
3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.
5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;62#art-7