Capo II
Art. 4
Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria
In vigore dal 31 mag 2017
Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne
e degli alunni della scuola primaria
1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all', comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.
2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.
4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.
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