Capo IV
Art. 24
Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano
In vigore dal 31 mag 2017
1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI.
3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato.
Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;62#art-24