Capo III

Art. 16

Commissione e sede di esame

In vigore dal 6 nov 2025
1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati. 2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all', comma 3, e secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all', comma 4. 3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi. 4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.... In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. 5. Presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente. 6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;62#art-16

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