Capo VII

Art. 26

Norme transitorie e finali

In vigore dal 5 mag 2018
1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale. 2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell', le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all', sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai fini dell'applicazione agli enti di servizio civile universale delle sanzioni amministrative di cui all', comma 2, il termine «progetto» contenuto nell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, si intende riferito anche a «programmi di intervento». 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2018, N. 43. 5. Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Minniti, Ministro dell'interno Pinotti, Ministro della difesa Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40#art-26

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Norme transitorie e finali (Art. 26 Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.) — Testo vigente | Portale Normativo