Capo III
Art. 6
Funzioni dello Stato
In vigore dal 18 apr 2017
1. La programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del servizio civile universale, nonché l'accreditamento degli enti, le attività di controllo ed ogni ulteriore adempimento relativo alle funzioni attribuite in materia di servizio civile universale allo Stato dall' della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti della dotazione organica, di personale dirigenziale e non dirigenziale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40#art-6