Capo III

Art. 8

Funzioni degli enti di servizio civile universale

In vigore dal 5 mag 2018
1. Gli enti di servizio civile universale, come definiti dall', comma 2, lettera g), presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attività di comunicazione, nonché quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale. 2. Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare un più ampio coinvolgimento, gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le reti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 3. Gli enti di servizio civile universale cooperano per l'efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40#art-8

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