Capo III

Art. 10

Consulta nazionale per il servizio civile universale

In vigore dal 5 mag 2018
1. È istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio civile universale, organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale. 2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di ventitrè membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo di cui all' e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all'; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all', comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti. 3. L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. La partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 5. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Consulta nazionale per il servizio civile universale (Art. 10 Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.) — Testo vigente | Portale Normativo