Capo V
Art. 15
Procedure di selezione
In vigore dal 5 mag 2018
1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed è effettuata dagli enti iscritti all'albo di cui all', nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché degli esiti delle valutazioni, con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità.
2. Gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità.
All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40#art-15