Capo VI
Art. 20
Controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti del servizio civile universale
In vigore dal 18 apr 2017
Controllo sulla gestione delle attività svolte
dagli enti del servizio civile universale
1. La legittimità e la regolarità del funzionamento delle procedure di realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale posti in essere dagli enti iscritti all'albo di cui all' è assicurata mediante il controllo sulla gestione.
All'esito del controllo sono adottati eventuali interventi correttivi.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di uno specifico «Piano annuale», pubblicato sul sito istituzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40#art-20