Capo VII

Art. 25

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 18 apr 2017
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40#art-25

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