Capo VI
Art. 21
Valutazione dei risultati dei programmi di intervento
In vigore dal 18 apr 2017
1. La valutazione dei risultati dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle linee guida di cui all', comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. L'esito della valutazione di cui al comma 1 è oggetto di uno specifico rapporto annuale, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con l'eventuale supporto di enti terzi dotati di comprovata qualificazione in materia, e pubblicato sul sito istituzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40#art-21