Capo VI

Art. 22

Verifiche ispettive sulle attività svolte dagli enti del servizio civile universale

In vigore dal 18 apr 2017
Verifiche ispettive sulle attività svolte dagli enti del servizio civile universale 1. Il rispetto delle norme per la selezione e l'impiego degli operatori volontari nonché la corretta realizzazione dei programmi di intervento da parte degli enti di servizio civile universale sono oggetto di verifiche ispettive, effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Per le verifiche ispettive sugli interventi all'estero la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, attraverso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con esso, del supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero. 2. Nello svolgimento delle verifiche ispettive di cui al comma 1, resta fermo il regime delle sanzioni amministrative previsto dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40#art-22

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