Capo III

Art. 10 bis

Centro nazionale del servizio civile universale

In vigore dal 1 gen 2022
1. Per sostenere le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e assicurare anche la compiuta realizzazione del progetto di potenziamento del servizio medesimo previsto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito il Centro nazionale del servizio civile universale, con sede nel comune dell'Aquila. 2. Il Centro di cui al comma 1, quale sede delle attività connesse ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del servizio civile universale, ha lo scopo di garantirne l'armonizzazione e il consolidamento dei processi organizzativi e formativi, nonché di potenziare l'acquisizione di competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile e di favorire e accelerare il processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009. 3. Le modalità di fruizione delle unità immobiliari destinate al Centro di cui al comma 1 sono stabilite per il tramite di specifica convenzione tra il comune dell'Aquila, la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all' della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022. 5. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, assicura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente, l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Centro di cui al comma 1. 6. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili possono essere definite ulteriori e specifiche misure per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo nonché le modalità inerenti all'organizzazione e alla funzionalità del Centro di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40#art-10-bis

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