Capo II

Art. 4

Programmazione

In vigore dal 7 nov 2021
1. La programmazione del servizio civile universale è realizzata con un Piano triennale,, suscettibile di aggiornamento annuale, attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori di cui all'. 2. Il Piano triennale tiene conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonché delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati. 3. Il Piano triennale..., contiene: a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità; b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari; c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi. 4. Il Piano triennale è predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall' e le regioni e è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40#art-4

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Programmazione (Art. 4 Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.) — Testo vigente | Portale Normativo