Capo VIII
Art. 28
Disposizioni finali e abrogazioni
In vigore dal 19 apr 2017
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il decreto di cui all', comma 1, lettera m-bis), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dal presente decreto è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
5. All' della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il comma 3 è abrogato.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 febbraio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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