Capo VI
Art. 23
Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
In vigore dal 19 apr 2017
1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito di:
a) monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri resi alla regione, per le finalità di cui all'allegato 1, punto 3;
b) favorire lo scambio di informazioni e l'ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi;
c) accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell'.
2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno quinquennale, provvede alla verifica delle modalità di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti.
3. Il tavolo è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome.
4. Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno.
5. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;42#art-23