Capo VI

Art. 25

Regime transitorio

In vigore dal 19 apr 2017
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la disciplina previgente alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Si applica la disciplina vigente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998. 3. Fino alla data di emanazione delle linee guida di cui all', comma 2, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco di cui all'. 4. Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all', comma 1, coloro che, ai sensi dell', comma 5, hanno presentato istanza di inserimento alla regione, continuano ad esercitare l'attività secondo la previgente disciplina.
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Regime transitorio (Art. 25 Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.) — Testo vigente | Portale Normativo