Art. 7
Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (CE) 450/2009
In vigore dal 2 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell', paragrafo 3, del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi che comportino modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i consumatori, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell', paragrafo 4, del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 30.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell', lettera a), del regolamento (CE) n. 450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati ed efficaci per l'uso a cui sono destinati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell', lettera e), del regolamento (CE) n. 450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento medesimo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 7.500 a euro 60.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell', lettera d), del regolamento (CE) n. 450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti su cui sono apposte etichettature non conformi ai requisiti previsti dall', paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004 e dall', del regolamento (CE) n. 450/2009, è soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell', lettera f), del regolamento (CE) n. 450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 15.000.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;29#art-7