Art. 4

Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004

In vigore dal 2 apr 2017
1. Per il commercio in Italia l'operatore economico indica in lingua italiana le informazioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento. 2. Fatto salvo quanto previsto dall', paragrafo 2, del regolamento, l'operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui al comma 1, ed alle prescrizioni previste dall', paragrafi 1, 3, 7 e 8, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;29#art-4

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Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004 (Art. 4 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.) — Testo vigente | Portale Normativo