Art. 15

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 2 apr 2017
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le attività di cui al presente decreto sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti secondo quanto disposto dalle norme regionali in materia. 4. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Lorenzin, Ministro della salute Calenda, Ministro dello sviluppo economico Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Costa, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;29#art-15

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