Art. 12

Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni

In vigore dal 2 apr 2017
1. Il rapporto relativo all'accertamento delle violazioni sanzionate dal presente decreto è presentato, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, all'autorità amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali.
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Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni (Art. 12 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.) — Testo vigente | Portale Normativo