Art. 9

Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008

In vigore dal 2 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 282/2008, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclo che non sia stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008 o la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 60.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a sei mesi; nei casi più gravi, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell'autorizzazione, a norma dell' del predetto regolamento. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, ridotte della metà, si applicano al titolare dell'autorizzazione, a qualsiasi altro operatore economico che impiega sotto licenza il processo di riciclo autorizzato, al trasformatore che impiega plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato, all'operatore economico che utilizzi materiali od oggetti contenenti plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato i quali, in violazione dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008, non rispettano le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione di cui all' del predetto regolamento. In tal caso, il trasgressore è altresì soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a quattro mesi; nei casi più gravi, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell'autorizzazione, a norma dell' del predetto regolamento. 3. Il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro operatore economico che impieghi sotto licenza il processo di riciclo, il quale non effettua la comunicazione a norma dell', paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 282/2008, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000. 4. Il titolare dell'autorizzazione del processo di riciclo che non effettua la notifica prevista dall' del regolamento (CE) n. 282/2008, al Ministero della salute e all'Autorità sanitaria territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 5. L'operatore economico che effettua l'autodichiarazione volontaria in violazione di quanto previsto dall' del regolamento (CE) n. 282/2008 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 6. L'operatore economico che, in violazione delle disposizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 282/2008, non ottempera alle informazioni supplementari che devono essere contenute nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata e nella dichiarazione di conformità della plastica riciclata ai sensi della Parte A e della Parte B dell'allegato I del predetto regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;29#art-9

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Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008 (Art. 9 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.) — Testo vigente | Portale Normativo